Data di Pubblicazione:
2023
Citazione:
(2023). Giurisprudenza commentata: Cassazione civile, sez. lav., 1° dicembre 2022, n. 35416 . In RU. RISORSE UMANE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/252769
Abstract:
In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti
con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, la determinazione del danno biologico
da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del singolo e del
periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata. Dovendosi tenere conto,
però, che, qualora lo stato di invalidità del soggetto trovi espressione nei gradi percentuali definiti per
ciascuna patologia dai barèmes elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati in medicina legale, tali
barèmes considerano, nella scala dei gradi di invalidità, il maggiore rischio, cui è esposto il paziente, di
subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al
decesso. Nell’eventualità, pertanto, che la liquidazione di siffatto danno avvenga tramite tabelle che non
valutano la concreta minore speranza di vita del soggetto leso ovvero sulla base di una consulenza tecnica
che da tale minore speranza prescinda, il giudice deve maggiorare detta liquidazione in via equitativa.
Tipologia CRIS:
1.1.04 Note a sentenza - Case comments
Elenco autori:
Crepaldi, Gabriella
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