Data di Pubblicazione:
2012
Abstract:
Fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all’art. 2, lett. b), l. 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato con la conseguenza che le disposizioni penali di cui al d.P.R. n. 303/1956, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. Le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l’accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni penali del citato decreto n. 303/1956, non sono pregiudicate dai provvedimenti adottati dal giudice penale.
Tipologia CRIS:
1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
Elenco autori:
Minervini, Annamaria
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