Sull’appellabilità del decreto cautelare monocratico: tra esigenze di tutela conseguenti alla pandemia e orientamenti giurisprudenziali contrastanti
Capitolo di libro
Data di Pubblicazione:
2021
Citazione:
(2021). Sull’appellabilità del decreto cautelare monocratico: tra esigenze di tutela conseguenti alla pandemia e orientamenti giurisprudenziali contrastanti . Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/181984
Abstract:
La legge 205/2000 ha introdotto la possibilità per il ricorrente di rivolgersi direttamente al presidente del tribunale al fine di ottenere una misura cautelare provvisoria in casi di “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio. La norma ha previsto che il presidente del tribunale provvedesse mediante decreto motivato, decisione a carattere monocratico ed a validità temporale limitata, ovverosia efficace sino alla pronuncia dell’organo collegiale, chiamato a confermare od annullare il predetto provvedimento presidenziale.
Sin da subito si è affermata la convinzione circa l’inammissibilità dell’appello avverso il provvedimento stesso. Oggi, l’art. 56, comma 1 del codice del processo amministrativo dispone che in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente possa chiedere al presidente del T.A.R. od anche della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie; il Presidente provvede con “decreto motivato non impugnabile”. Ebbene, a fronte della chiara disciplina vigente predetta, da qualche a tempo a questa parte, in particolare in corrispondenza dell’esplosione della pandemia da Covid-19 per le connesse ragioni di urgenza in relazione a diverse questioni sottoposte ai giudici amministrativi, si è affermato un filone giurisprudenziale nel senso dell’ammissibilità dell’appello nei confronti del decreto cautelare di cui trattasi. ciò, in particolare, laddove sia configurabile una perdita definitiva ed irreversibile di un bene della vita corrispondente ad un diritto costituzionalmente tutelato del soggetto interessato.
Sin da subito si è affermata la convinzione circa l’inammissibilità dell’appello avverso il provvedimento stesso. Oggi, l’art. 56, comma 1 del codice del processo amministrativo dispone che in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente possa chiedere al presidente del T.A.R. od anche della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie; il Presidente provvede con “decreto motivato non impugnabile”. Ebbene, a fronte della chiara disciplina vigente predetta, da qualche a tempo a questa parte, in particolare in corrispondenza dell’esplosione della pandemia da Covid-19 per le connesse ragioni di urgenza in relazione a diverse questioni sottoposte ai giudici amministrativi, si è affermato un filone giurisprudenziale nel senso dell’ammissibilità dell’appello nei confronti del decreto cautelare di cui trattasi. ciò, in particolare, laddove sia configurabile una perdita definitiva ed irreversibile di un bene della vita corrispondente ad un diritto costituzionalmente tutelato del soggetto interessato.
Tipologia CRIS:
1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays
Elenco autori:
Genuessi, Ilaria
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Titolo del libro:
Le note a sentenza di Giustizia Insieme. Annuario della giurisprudenza amministrativa annotata 2021