L’esperienza ventennale dei Piani di rientro sanitari nel bilanciamento tra equilibrio di bilancio e diritto alla salute
Chapter
Publication Date:
2026
Short description:
(2026). L’esperienza ventennale dei Piani di rientro sanitari nel bilanciamento tra equilibrio di bilancio e diritto alla salute . Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/326666
abstract:
. I Piani di rientro sanitari nel sistema costituzionale come strumento prima temporaneo e funzionale divenuto poi strutturale nell’organizzazione del Servizio sanitario
L’istituto dei Piani di rientro sanitari deve essere inquadrato quale prisma attraverso cui osservare le trasformazioni del regionalismo italiano in materia di tutela della salute. Introdotti dall’art. 1, co.174 e 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, essi sono definiti dal legislatore come «programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio». Sin dalla loro introduzione, i Piani di rientro non possono essere letti come meri strumenti contabili di riduzione del disavanzo, ma devono essere collocati all’interno del percorso costituzionale di attuazione dell’art. 32 Cost., disposizione che riconosce la salute come «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività».
Come è stato osservato, la tutela della salute costituisce l’unico diritto espressamente qualificato come “fondamentale” nel testo costituzionale
L’istituto dei Piani di rientro sanitari deve essere inquadrato quale prisma attraverso cui osservare le trasformazioni del regionalismo italiano in materia di tutela della salute. Introdotti dall’art. 1, co.174 e 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, essi sono definiti dal legislatore come «programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio». Sin dalla loro introduzione, i Piani di rientro non possono essere letti come meri strumenti contabili di riduzione del disavanzo, ma devono essere collocati all’interno del percorso costituzionale di attuazione dell’art. 32 Cost., disposizione che riconosce la salute come «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività».
Come è stato osservato, la tutela della salute costituisce l’unico diritto espressamente qualificato come “fondamentale” nel testo costituzionale
Iris type:
1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays
List of contributors:
Patane', Andrea
Book title:
IA, sanità-territorio, pubbliche amministrazioni