Il principio di continuità in senso "istituzionale" e il nuovo ruolo di programmazione regionale in materia di istruzione
Articolo
Data di Pubblicazione:
2004
Abstract:
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 22 comma 3 l. 448/2001 (legge finanziaria 2002) "nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 comma 4 della medesima l. 448/2001, sollevata con riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione". Nell’articolo si esamina questa sentenza rilevandone l'importanza perché tende a privilegiare l'assetto prefigurato dall'art. 21 l. 59/1997. Tuttavia la situazione è destinata a mutare con il nuovo art. 117 Cost., che riconosce alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di istruzione
Tipologia CRIS:
1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays
Elenco autori:
MORZENTI PELLEGRINI, Remo
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