Rinnovazione e rinvio ai soli effetti civili. Tra soluzioni necessitate e incongruenze processuali
Articolo
Data di Pubblicazione:
2021
Citazione:
(2021). Rinnovazione e rinvio ai soli effetti civili. Tra soluzioni necessitate e incongruenze processuali . In CASSAZIONE PENALE. Retrieved from https://hdl.handle.net/10446/322693
Abstract:
In tema di annullamento con rinvio ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p., le Sezioni unite prendono posizione sul contrasto che origina da talune disformità interpretative tra i collegi civili e penali della Corte di cassazione. Viene chiarito, cioè, che in tutti i casi di annullamento con rinvio ai soli effetti civili la competenza del giudice penale è da ritenersi esaurita e il successivo giudizio va sempre celebrato dinanzi al giudice civile, con la necessaria applicazione delle regole, sostanziali e processuali, civili. L’autore, avvicinandosi adesivamente ai principi enunciati, propone nondimeno una diversa interpretazione con riguardo alla configurabilità dell’obbligo di rinnovazione istruttoria in appello quando venga in rilievo il solo tema civile.
Tipologia CRIS:
1.1.04 Note a sentenza - Case comments
Elenco autori:
Damosso, Francesco Maria
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